Il radioamatore, per poter operare e quindi essere abilitato al servizio, dovrà superare un esame scritto, indetto con cadenza in genere semestrale o annuale a seconda della Regione di appartenenza, dagli Ispettorati Territoriali Regionali del Dipartimento delle Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, per il conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore.

Con il superamento dell’esame è concessa l’abilitazione ministeriale (detta anche “patente”, valevole come documento d’identità ai sensi del D.P.R. 445/2000) con la quale il radioamatore potrà operare da una qualsiasi stazione radioelettrica, autorizzata, sulle frequenze e modalità tecniche per le quali la predetta patente è valevole, utilizzando l’indicativo di chiamata di questa stazione. Una volta appurato che non sussistono elementi pregiudizievoli sulla persona (ad esempio importanti precedenti penali o misure cautelari di sicurezza e prevenzione) è possibile ottenere dallo stesso Ministero “l’autorizzazione generale per l’impianto ed esercizio di stazione di radioamatore” propria (una volta chiamata “licenza di stazione”), la quale è identificata in tutto il mondo in maniera univoca da un nominativo radioamatoriale di stazione, anch’esso assegnato dal Ministero, che identifica sia la stazione sia il titolare.

Il radioamatore stesso, purché titolare di Autorizzazione generale all’impianto di stazione, potrà quindi progettare, modificare o costruire ex novo i propri radiotrasmettitori purché ottemperanti le specifiche tecniche stabilite dal Ministero.

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